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Orario di lavoro: il datore di lavoro ha l’obbligo di registrare gli straordinari

La Corte di Giustizia UE ha stabilito per i datori di lavoro delle aziende operanti negli Stati membri l’obbligo di dotarsi di un sistema di registrazione oggettivo dell’orario di lavoro dei dipendenti.

Sicurezza sul lavoro: non è solo prerogativa del RSPP

L’informazione sulla sicurezza in azienda è compito esclusivo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

La commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad una istanza avanzata dall’Unione Generale del Lavoro (UGL) su questo argomento, con l’interpello numero 2/2017. L’istanza chiedeva il parere della commissione circa la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

L’RSPP è una figura nominata dal datore di lavoro, che deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, si occupa infatti di mettere in campo tutte le procedure atte a proteggere il lavoratore, analizzando, e quindi prevedendo, il verificarsi di condizioni pericolose per la sua sicurezza.

Nell’istanza venivano avanzate perplessità in merito alla corretta interpretazione del “combinato disposto degli artt. 31 e 36” del d.lgs. n. 81/2008, i quali regolano quali figure devono informare i dipendenti sulla sicurezza nel posto di lavoro e in particolare a chi è affidato il servizio di protezione e prevenzione dell’azienda. Nello specifico l’istanza si riferiva alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La Commissione, dopo dovute analisi e in base agli articoli 2, 18, 36, 33 del d.lgs. n. 81/2008, ritiene che il datore di lavoro abbia facoltà di decidere, in base al caso specifico, a chi affidare l’onere di erogare un’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

Qui puoi trovare il testo dell’Interpello n.2/2017.