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Startup: il capitale sociale va versato con assegno circolare

Non è più possibile utilizzare l’assegno bancario per il versamento del capitale sociale in sede di costituzione di una Startup innovativa sotto forma di Società a Responsabilità Limitata. Bisognerà utilizzare un assegno circolare non trasferibile intestato alla costituenda società o ad uno dei suoi amministratori. L’atto costitutivo dovrà obbligatoriamente riportare tutti gli estremi del titolo: numero, data, luogo e banca emittente.

 

A stabilirlo è stato il ministero dello Sviluppo economico, pubblicando questi chiarimenti sul suo sito istituzionale e precisamente nelle faq sulla costituzione delle start up innovative sotto la forma giuridica di società a responsabilità limitata. Questi chiarimenti sono arrivati in stretta conseguenza all’entrata in vigore delle specifiche tecniche approvate con decreto direttoriale del 4 maggio 2017 in virtù della quale le startup innovative, costituite con modello standard tipizzato, possono modificare il proprio statuto utilizzando la procedura semplificata. Dunque in sede di costituzione della start up innovativa, affinché si possa usufruire della predisposizione guidata dell’atto costitutivo accessibile dalla piattaforma startup.registroimprese.it, si deve già avere in mano uno o più assegni circolari per il versamento delle quote del capitale sociale, altrimenti il sistema non farà registrare l’atto costitutivo.