DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): cos’è?
L’acronimo DVR significa Documento di Valutazione dei Rischi, il Testo Unico sulla Sicurezza lo identifica come strumento fondamentale per l’individuazione e la valutazione dei rischi presenti in un’azienda. Questo documento contiene tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori. È obbligatorio redigerlo e custodirlo perché in caso di ispezione o richiesta di verifica deve essere esibito agli organi di controllo.
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DVR sicurezza: chi lo deve redigere?
Il datore di lavoro, che ha almeno un dipendente, ha l’obbligo di redigere il DVR, così come stabilito dall’art. 17 del D.Lgs. n.81/2008. I lavoratori autonomi e le imprese familiari invece non sono sottoposti a questo obbligo, ma devono sottostare alle determinazioni dell’art. 2222 del Codice Civile.
Effettuare un’attenta analisi di tutti i possibili rischi presenti nel luogo di lavoro è il primo passo per iniziare a redigere il DVR – Documento di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro per l’elaborazione del documento si può avvalere della stretta collaborazione delle seguenti figure professionali cofirmatarie dell’elaborato:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP | Visita il corso online RSPP
- Medico Competente – MC (quando previsto)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS
In alcuni casi previsti dalla norma, il datore di lavoro può ricoprire autonomamente il ruolo di RSPP, oppure può decidere di affidarsi alla consulenza di un tecnico specializzato in sicurezza sul lavoro, che in questo caso lo affianca nella redazione del DVR. Il datore di lavoro rimane in ogni caso il primo e principale responsabile della valutazione dei rischi.
Il Ministero del Lavoro, dal 1° giugno 2013, per semplificare l’elaborazione del DVR, ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro di avvalersi di procedure standardizzate. Questa metodologia può essere utilizzata sia dalle imprese che hanno fino a 10 dipendenti che da quelle che hanno fino 50 lavoratori, con limiti differenti.
Banca dati dei Profili di Rischio di Comparto
Un altro strumento molto utile durante la predisposizione del documento è la banca dati dei Profili di Rischio di Comparto, messa a disposizione dall’INAIL. Questa banca dati è prodotta sulla base di ricerche dell’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), che raccoglie le indicazioni sui pericoli riscontrabili in ogni singola fase del ciclo produttivo dei principali comparti lavorativi.