RSPP, chi è?
La figura del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), introdotta per la prima volta in Italia dal D.Lgs. 19 settembre 1994 ed attualmente disciplinata dal D.Lgs. 81/2008.
Il RSPP è il professionista esperto in sicurezza, in protezione e prevenzione designato dai datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il Responsabile può essere interno o esterno all’azienda e può addirittura identificarsi nel datore di lavoro che è obbligato dalla legge a nominare un RSPP (peraltro si tratta di un obbligo non delegabile).
RSPP cosa fa?
Il RSPP si occupa dunque della prevenzione, svolgendo compiti di consulenza in posizione di neutralità. Ciò spiega perché la legge non prevede sanzioni nei suoi confronti; tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa di una sua consulenza errata.
Per poter ricoprire le funzioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti per RSPP.
Responsabile servizio prevenzione e protezione
Il responsabile servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali è organizzato dal datore di lavoro che può avvalersi a tale scopo di personale interno o esterno all’unità produttiva.
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti dell’azienda che siano in possesso dei requisiti necessari. Tuttavia, nell’ipotesi di servizio interno, il datore di lavoro può comunque giovarsi dell’attività di persone esterne all’azienda che siano in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda è comunque obbligatoria nelle centrali termoelettriche, negli impianti ed installazioni, nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori, nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Nei casi di aziende con più unità produttive, invece, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.
Ciò premesso, va ricordato che il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- a fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.
Il servizio deve essere svolto da personale qualificato che sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Inoltre, le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.