Pubblicato l’elenco dei DPI coronavirus validati dall’Inail
Pubblicato l’elenco dei DPI coronavirus validati dall’Inail , così che partire dal prossimo 4 maggio potranno riaprire anche i cantieri edili. E’ quanto stabilito dall’ormai noto DPCM 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Per ritornare in cantiere, tuttavia, sarà necessario rispettare le misure di sicurezza volte a contenere la diffusione del Covid-19. Tali misure, anticipate dal Ministro delle Infrastrutture prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM, sono attualmente indicate nel Protocollo anti-contagio siglato dalle parti sociali lo scorso 24 aprile e contenuto nell’allegato n. 7 al predetto DPCM. Il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri è suddiviso nei seguenti capitoli:
- Informazione
- Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
- Pulizia e sanificazione nel cantiere
- Precauzioni igieniche personali
- Dispositivi di protezione individuale
- Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
- Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni)
- Gestione di una persona sintomatica in cantiere
- Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
- Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
- Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti
e si propone di fornire indicazioni operative per incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento al fine di contrastare l’epidemia di Covid-19. A titolo di misura precauzionale, ad esempio, il Protocollo impone di mantenere la distanza interpersonale o, se impossibile per la tipologia di attività svolta, di utilizzare mascherine, occhiali e altri dispositivi di protezione individuale (DPI coronavirus). Per orientare gli operatori nell’individuazione dei DPI coronavirus più adatti allo scopo, viene in soccorso l’elenco stilato dall’INAIL, l’Istituto nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nell’elenco dell’Inail sono previsti occhiali, mascherine, visiere, guanti e altri indumenti di protezione che l’Istituto ha validato sulla base di quanto disposto dall’articolo 15 del Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020).
L’Inail ha però precisato che il predetto elenco è provvisorio e viene periodicamente aggiornato con l’inserimento dei nuovi DPI validati. Per ogni dispositivo sono specificati: la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la regione/nazione di riferimento e, se disponibile, un’immagine. La lista si riferisce esclusivamente ai DPI coronavirus validati dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. Prima di validare i DPI coronavirus infatti, l’Inail deve controllare se è stata allegata dal produttore/importatore tutta la documentazione necessaria ai fini dell’immissione dei prodotti sul mercato (relazione illustrativa, disegni tecnici, rapporti di prova e relativi risultati, istruzioni di utilizzo), e se i dispositivi siano conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza per stabilirne la relativa classe di protezione, come previsto dalla normativa tecnica di riferimento. L’Inail ha, infine, fornito ulteriori spiegazioni sulle caratteristiche delle mascherine filtranti FFP2 e FFP3. Le stesse – si afferma – devono possedere i requisiti tecnici prescritti dalle norme in vigore (UNI EN 149:2009 o standard internazionali equipollenti), con particolare riferimento a capacità filtrante, perdita di tenuta e resistenza respiratoria, in modo tale da assicurare elevate e affidabili prestazioni di sicurezza per gli operatori che le indossano. Non rientrano in questa tipologia le mascherine chirurgiche o assimilabili, la cui validazione spetta all’Istituto superiore di sanità, né mascherine destinate a usi differenti dalla protezione dei lavoratori.
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