Prevenzione incendi, in vigore le nuove modifiche
È stato pubblicato in GU il DM 18 ottobre 2019, che modifica il Codice di Prevenzione Incendi del 2015. Le modifiche sono in vigore dal 1°novembre.
Cosa cambia?
Il decreto modifica alcune procedure che riguardano distanze e dislivelli, oltre che le vie di esodo. Più in generale, il decreto pone molta attenzione alle soluzioni progettuali e alla gestione delle emergenze.
Le novità sulle ‘Regole tecniche verticali’ riguardano le aree a rischio specifico, oltre che i vani degli ascensori e le aree a rischio per atmosfere esplosive.
Le modifiche si inseriscono nel quadro più ampio di aggiornamento delle disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi agli standard internazionali. Dal 20 ottobre sono infatti già in vigore le modifiche introdotte dal decreto 12 aprile 2019. Il decreto ha ampliato l’elenco delle attività a cui è applicabile la modalità di progettazione prevista dal codice e ha modificato la disciplina del doppio binario ( ne abbiamo parlato in questo articolo).
Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare che sintetizza le principali modifiche apportate. Sono state ampliate le attività (senza regole tecniche verticali) a cui risulta applicabile la modalità di progettazione prevista dal Codice.
Nel caso di progettazione di attività esistenti si può mantenere la modalità prevista dalla normativa tradizionale solo nel caso in cui l’applicazione del codice comportasse incompatibilità con le parti di attività non coinvolte dall’ intervento.
Per le attività con regole tecniche verticali (quindi già regolate) rimane in vigore il regime del doppio binario. Si dà quindi la possibilità di applicare la normativa tradizionale in alternativa alle norme tecniche del codice.