Preposto sicurezza: chi è? Nomina e obblighi

Chi è il preposto sicurezza?

Il preposto è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto è la figura che affianca il datore di lavoro nelle attività di controllo anche quando quest’ultimo non può garantire la sua presenza costante durante le fasi di lavoro. Ne consegue che il preposto è una delle figure operative più importanti anche per la realizzazione della sicurezza in azienda (articolo 19 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro).

Nomina del preposto sicurezza

Incaricare il preposto è diventato obbligatorio, da parte del datore di lavoro, in base alle recenti modifiche apportate al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro dalla conversione in legge (n. 215/2021) del DL 146/2021.

Le novità hanno ridefinito in modo importante nomina, ruolo e obblighi del preposto. Se prima era in genere consigliato per imprese medio-grandi nominare uno o più preposti, per strutturare in modo gerarchico l’organizzazione e garantire un maggiore controllo per l’attuazione delle direttive aziendali, anche in materia di sicurezza, oggi formalizzarne la nomina, anche a livello contrattuale, è divenuto un obbligo penalmente sanzionato.

Novità nomina del preposto sicurezza

Nella nuova norma inoltre è affidato ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ed è sancito che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008).

In genere, la figura del preposto è individuata nei capi-squadra, capi-reparto, capi-officina, capi-sala, ecc.; in quanto spetta a loro il compito di sovrintendere e vigilare sulla squadra, sul reparto, sull’officina o sulla sala. In caso in azienda siano presenti figure che già svolgono i compiti del preposto, è necessario prevedere la loro formazione aggiuntiva per questo ruolo.

Obblighi del preposto

Nel dettaglio, il preposto è destinatario dei seguenti obblighi elencati all’art. 19:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Trattandosi di obblighi, sul preposto gravano necessariamente delle sanzioni, espresse all’articolo 56, corrispondenti alla violazione di ognuno degli oneri. Pertanto è opportuno che il Datore di Lavoro, una volta individuato il soggetto in possesso di quelle competenze professionali e quei poteri gerarchici e funzionali cui l’articolo 2 fa riferimento, attribuisca a costui l’incarico per iscritto, esplicitando gli obblighi connessi alla funzione e le sanzioni a carico.

Preposto sicurezza sul lavoro

Di particolare interesse è anche l’ampliamento dell’azione del preposto, soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature.

La nuova norma introduce infatti un ampliamento dell’azione del preposto attribuendogli nuovi obblighi, che vanno ad aggiungersi a quelli del art. 19 sopra menzionati. Dunque, in presenza di “non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale“, il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:

  • intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
  • se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

Alla luce delle recenti novità, insomma, il preposto assume un ruolo di assoluta centralità a fianco di datore di lavoro e dirigente.

Formazione del preposto sicurezza

La formazione del preposto (disciplinata all’interno dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011) richiede che questi segua innanzitutto i corsi, rivolti ai lavoratori,
>> di Formazione Preposto Generale (della durata minima di 4 ore)
>> e di Formazione Specifica (della durata variabile in funzione dell’attività svolta dal collaboratore e del settore ATECO dell’azienda:

A questi si aggiunge un ulteriore percorso formativo che considera i compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima del corso aggiuntivo per il preposto è di 8 ore; in virtù del rafforzamento del suo ruolo, le attività formative dovranno essere svolte interamente con modalità “in presenza”. Pertanto, in funzione delle particolari caratteristiche, la formazione complessiva del preposto potrà avere una durata variabile dalle 16 alle 24 ore.

Aggiornamento formazione preposto

La formazione dovrà in seguito essere sottoposta ad aggiornamento della durata minima di 6 ore, con periodicità biennale (non quinquennale come in precedenza). Aggoirnamento formazione sicurezza.