Patente a punti per le imprese: cos’è e a cosa serve

Patente a punti per le imprese: cos’è e a cosa serve

La patente a crediti è uno strumento di qualificazione delle imprese nato al fine di combattere il lavoro sommerso e di migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, all’art. 29 CAPO VIII – Disposizioni urgenti in materia di lavoro, infatti, recita che lo strumento nasce “Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, apportando importanti modifiche all’art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sarà sostituito con “Sistema di qualificazione delle imprese e dei  lavoratori autonomi tramite crediti”.

Le modifiche introdotte hanno aggiornato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un’ottica di prevenzione e controllo.

Lo strumento si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti, attraverso il quale è possibile monitorare costantemente il rispetto delle normative da parte delle imprese. Solo coloro che rispettano gli standard di salute e sicurezza previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli standard contributivi e quelli fiscali possono operare nei cantieri temporanei o mobili.

Inoltre, nel Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132, sono stati definiti i dettagli applicativi della patente a crediti per i cantieri

Patente a crediti: chi deve averla?

Ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono obbligati a possedere la patente a crediti “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Il medesimo art. 89 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce come cantieri temporanei o mobili “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui al seguente elenco:

  1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

I soggetti obbligati al possesso della patente a crediti in cantiere sono quindi le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Per espressa indicazione della normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc…).

Anche le imprese ed i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia o in paesi non appartenenti all’Unione Europea sono ugualmente tenuti al possesso della patente prevista dall’art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ovviamente, tale obbligo è previsto per poter esercitare sul territorio nazionale italiano.

Per gli altri Stati membri dell’Unione Europea, è possibile ottenere il rilascio anche mediante una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese di origine.

Per gli Stati non appartenenti all’Unione Europea, invece, è prevista la presentazione di un documento riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto dalla legge italiana, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente allo stesso modo delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

Infine sono esclusi dall’ambito applicativo della patente a crediti, le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Come richiedere la patente a crediti per i cantieri?

Il portale per la richiesta della patente a crediti è disponibile a decorrere dal 1° ottobre 2024.

Per ottenere il rilascio della patente è necessario collegarsi al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL al link https://www.ispettorato.gov.it/ ed accedere al Portale dei Servizi per richiedere il rilascio della patente a crediti. L’accesso al portale dei servizi avviene, per il momento, esclusivamente tramite SPID personale o CIE.

Nel caso in cui il soggetto tenuto al possesso della patente, non abbia SPID personale o CIE, la procedura di richiesta dovrà essere effettuata da un soggetto appositamente delegato alla presentazione della richiesta. A quest’ultimo dovranno pervenire, prima della richiesta, tutte le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive che attestano il possesso dei requisiti abilitanti.

Una volta autenticati tramite SPID/CIE si dovrà accedere al servizio, disponibile sul portale “Istanza Patente a crediti” di seguito visualizzato. È molto importante prestare attenzione all’identificazione del soggetto che sta presentando la domanda. Infatti possono presentare la richiesta sia i legali rappresentanti (ovvero i titolari qualora si tratti di una impresa individuale) o lavoratori autonomi in qualità di soggetti obbligati, sia i soggetti delegati dall’obbligato alla presentazione della richiesta. La procedura sarà differente in funzione del soggetto che presenta la richiesta.

Quali sono i requisiti per richiedere la patente a crediti per i cantieri?

Come riportato dall’art. 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dalla circolare INL 23 settembre 2024, n. 4, la patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  1. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  3. Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità – DURC;
  4. Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente – DVR;
  5. Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente – DURF;
  6. Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La circolare INL specifica che non tutti questi requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, infatti viene precisato alle lettere d), e) e f), “nei casi previsti dalla normativa vigente”.

Sempre la circolare INL riporta, a titolo esemplificativo, che il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

Inoltre, in riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione si riferisce alla regolarità con gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente ai fini del rilascio della certificazione.

Si segnala inoltre che, ai fini di una corretta presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Sanzioni e controlli per chi opera senza patente a crediti

Le imprese ed i lavoratori autonomi che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti, sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe.

Le principali conseguenze della violazione includono:

  • Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla presente normativa. Questo implica che le imprese coinvolte in progetti di grande valore possono essere soggette a sanzioni particolarmente elevate;
  • Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.

Chi verifica il possesso della Patente a Crediti nei Cantieri?

Il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, regolamento che disciplina le modalità di presentazione della domanda per la patente a crediti delle imprese e dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, e il Decreto-Legge 02 aprile 2024, n. 19, che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all’art. 29, comma 19, apportano delle modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tali modifiche introducono il comma 9-bis all’interno dell’art. 90. Questo nuovo comma stabilisce che è obbligo del committente o del responsabile dei lavori verificare che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi abbiano la patente a crediti (o un documento equivalente, come previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008). Questo obbligo vale anche per i casi di subappalto.

Per le imprese che non sono tenute al possesso della patente (come previsto dal comma 15 dello stesso art. 27), è comunque necessario verificare che abbiano l’attestazione di qualificazione SOA.

Sempre tra questi obblighi, in fase di trasmissione all’amministrazione concedente della notifica preliminare e del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, è necessario trasmettere anche una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione tra cui anche il possesso della patente a crediti o dell’attestazione SOA.

All’ art. 157 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i committenti e i responsabili dei lavori, in caso di violazione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

Cosa contiene la patente a crediti?

L’articolo 2 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, elenca in modo dettagliato quelli che sono i contenuti informativi della patente a crediti rilasciata in formato digitale.

La patente contiene le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi della persona giuridica o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • Dati anagrafici del richiedente;
  • Data di rilascio e numero della patente;
  • Punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • Aggiornamento del punteggio al momento dell’interrogazione del portale;
  • Esiti dei provvedimenti di sospensione della patente, in caso di violazioni delle normative in materia di salute e sicurezza;
  • Esiti di provvedimenti definitivi di natura amministrativa o giurisdizionale che comportano la decurtazione dei crediti.

Le informazioni contenute nella patente sono accessibili non solo ai titolari, ma anche a soggetti terzi autorizzati, come le amministrazioni pubbliche, gli organismi paritetici, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione CSP e di esecuzione dei lavori CSE ed ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Le modalità di accesso sono regolate con provvedimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Revoca, sospensione della patente e recupero dei crediti

La patente può essere revocata in caso di dichiarazioni non veritiere o violazioni significative delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

La sospensione della patente, invece, è prevista in caso di evento infortunistico mortale o di una inabilità permanente. La sospensione può durare fino a 12 mesi e viene adottata dall’Ispettorato territorialmente competente.

Nel caso in cui il punteggio scenda sotto i 15 crediti, l’impresa non potrà più operare in cantiere. È possibile avviare la procedura di recupero dei crediti persi  a seguito dell’adempimento dell’obbligo formativo da parte dei soggetti responsabili delle violazioni e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previa valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL.

Alla luce di quanto detto, la patente a punti per le imprese si conferma essere un sistema continuo di monitoraggio della conformità alle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Confidiamo quindi in una maggiore responsabilizzazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, promuovendo la prevenzione e il rispetto degli standard di sicurezza, con l’obiettivo di ridurre incidenti e infortuni nei cantieri temporanei o mobili.

Ing. Ragosta Maria Chiara
Area QHSE – MJ WORK
Docente Beta Imprese Srl

Scopri i nostri corsi!