Nuovo Accordo Stato-Regioni: la bozza definitiva

Nuovo Accordo Stato-Regioni: la bozza definitiva

Con nota del 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la bozza del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.L. 9 aprile 2008, n. 81.

Con un ritardo di due anni, il processo di definizione del nuovo accordo sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo, poiché il Ministero del Lavoro ha pubblicato la bozza come “versione definitiva”.

Non resta, quindi, che attendere la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (presumibilmente entro fine anno).

In questo articolo cercheremo di comprendere il contenuto del nuovo Accordo Stato Regioni.

Nuovo Accordo Stato Regioni: ecco cosa cambia

Il nuovo Accordo Stato Regioni 2024 pone, come prima novità, la centralizzazione delle norme che attualmente regolamentano i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle informazioni e la loro applicazione pratica. Ovviamente, tali novità, riguardano sia la formazione dei lavoratori, che la formazione del datore di lavoro, insieme a quella dei preposti.

In poche parole, il nuovo accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 2024 rivisita, accorpa e armonizza i precedenti Accordi Stato Regioni, ovvero:

  • Accordo del 21/12/11 (Rep. 221/CSR) sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti;
  • Accordo del 21/12/11 (Rep. 223/CSR) sulla formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP);
  • Accordo del 22/12/12 sulla formazione degli operatori di alcune attrezzature di lavoro;
  • Accordo del 7/7/16 sulla formazione del RSPP e dell’ASPP.

Viene inoltre abrogato l’accordo del 25/7/12, contenente le “Linee applicative” degli accordi del 21/12/11.

Si tratta dunque di un documento unico che definisce: durata, contenuti minimi e modalità della formazione per tutte le figure preposte alla salute e sicurezza sul lavoro (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, ASPP, ecc.). Figure obbligate dal D.L. 81/08 e ss.mm.ii. ad assolvere agli adempimenti formativi in materia, che quindi elimina sovrapposizioni, garantendo una maggiore coerenza normativa.

Oltre a quanto sopra riportato, il nuovo Accordo Stato Regioni comprende delle ulteriori novità in materia di:

  • Aggiornamento dell’allegato XIV del D.L. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3, ovvero i “contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”;
  • Individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’art. 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
  • Individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Nuovo accordo Stato-Regioni: novità sui soggetti formatori

Nel nuovo Accordo Stato-Regioni 2024, i soggetti erogatori di corsi di formazione e aggiornamento (inclusi seminari e convegni) sono classificati come segue:

  • Soggetti “istituzionali”;
  • Soggetti “accreditati”;
  • altri soggetti.

Tra i primi rientrano gli istituti della Pubblica Amministrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Difesa, della Salute, dell’Ambiente, dell’Interno, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, le Università, gli istituti scolastici, l’INAIL, l’INL, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Formez, SNA, Ordini professionali) e le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, queste ultime con limitazioni all’erogazione di corsi solo al proprio personale.

I soggetti “accreditati“, invece, sono i soggetti formatori accreditati secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma. Devono avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione in materia di salute e sicurezza opportunamente documentata. L’accordo tuttavia, pone una clausola in deroga, per la quale è ammesso il solo requisito dell’accreditamento regionale e non l’esperienza triennale laddove il soggetto eroghi solo corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti.

Infine, rientrano tra gli “altri soggetti“:

  • I fondi interprofessionali di settore, nel caso in cui il loro statuto li identifichi come erogatori diretti di formazione;
  • Gli Organismi Paritetici, come individuati dall’art. 51, comma 1, del D.L. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo;
  • Le associazioni sindacali di datori di lavoro o dei lavoratori di maggiore rappresentatività a livello nazionale secondo criteri quali: presenza di sedi in almeno metà delle province italiane, distribuite tra nord, centro, sud e isole; consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione.

Relativamente all’organizzazione dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti, con il nuovo accordo, a differenza dell’accordo del 21/12/11, la formazione non potrà essere organizzata da “chiunque”, ma solo dai soggetti definiti nelle categorie sopra elencate.

Nella parte II – “Corsi di Formazione” paragrafo 2 del nuovo accordo, tuttavia, è prevista la possibilità per il datore di lavoro di organizzare la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti: in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore responsabile del corso a cui spettano gli adempimenti previsti dallo stesso accordo.

Inoltre, il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del D.L. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità di docente, sempre ed esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione.

In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del D.L. n. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore.

Laddove l’organismo paritetico dia riscontro positivo con eventuali indicazioni, il datore di lavoro deve considerare tali indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Laddove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

In mancanza dell’organismo paritetico invece, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

L’erogazione dei corsi di formazione secondo il nuovo Accordo Stato Regioni

Il nuovo Accordo Stato Regioni 2024 definisce 4 modalità di erogazione dei corsi di formazione:

  • presenza fisica
  • video conferenza sincrona
  • e-learning
  • modalità mista

Un’importante novità è data dal fatto che, il legislatore ha esplicitato attraverso delle linee guida ad hoc, inserite nell’accordo stesso, requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative che il soggetto formatore deve adottare affinché la modalità di erogazione sia ritenuta normativamente valida.

Per quanto concerne l’organizzazione dei corsi, il nuovo accordo prevede che per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

  1. Predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6 del nuovo accordo;
  2. Ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Tale limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
  3. Attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
  4. Tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
  5. Verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
  6. Predisporre il verbale della verifica finale;
  7. Predisporre l’attestato di formazione.

Riconoscimento dei crediti formativi

Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi bisognerà fare riferimento all’allegato III del nuovo accordo.

Il riconoscimento dei crediti formativi, potrà avvenire, previa acquisizione da parte del soggetto formatore delle evidenze documentali fornite dal discente utili al fine suddetto.

Si evidenzia che laddove la tipologia di formazione dei soggetti non sia riportata nelle tabelle, nessun credito formativo è riconosciuto.

Scendiamo ora nel dettaglio e vediamo da vicino le novità previste per le varie tipologie di corsi di formazione in base a quanto previsto dal nuovo accordo.

Corsi di formazione per i lavoratori: novità

La formazione generale e specifica del lavoratore per gli aspetti di contenuti e durata, resta immutata rispetto al precedente Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

La durata della formazione generale resta di 4 ore e la formazione specifica di:

  • 4 ore per le aziende dei settori di rischio basso;
  • 8 ore per le aziende dei settori di rischio medio;
  • 12 ore per le aziende dei settori di rischio alto.

Anche i corsi di aggiornamento restano invariati con periodicità quinquennale e durata minima 6 ore.

La formazione sulla sicurezza dei lavoratori è consentita in modalità e-learning solo per:

  • Formazione generale;
  • Formazione specifica limitatamente alla classe di rischio basso;
  • Corso di aggiornamento.

Una novità riguarda, invece, l’introduzione da parte del legislatore dell’obbligo di verifica dell’apprendimento, aspetto che l’accordo del 2011 non prevede come obbligatorio.

Corsi di formazione per i preposti: novità

Come già previsto nel precedente accordo 2011, sarà possibile accedere al corso preposti solo dopo aver frequentato e superato i corsi di formazione generale e specifica per i lavoratori.

Il corso di formazione preposti subisce un’importante rimodulazione nei contenuti.

Il nuovo accordo, infatti, prevede 4 moduli, sviluppati in: contenuti giuridico normativi, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori, tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori.

La durata del corso passa da 8 a 12 ore, con una periodicità di aggiornamento con cadenza biennale della durata minima di 6 ore.

Non è consentita la possibilità di frequenza, né del corso base né dell’aggiornamento, in e-learning.

Il corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97- “Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria”, comma 3 ter, del D.L. n. 81/2008 per la figura del preposto.

Per la verifica di apprendimento finale sono previste due modalità alternative: colloquio o test.

Relativamente al corso base:

  • Il test dovrà contenere un minimo di 30 domande con almeno 3 risposte alternative e si intende superato con almeno il 70% delle risposte corrette;
  • Il colloquio individuale dovrà essere finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso.

Le medesime modalità di verifica sono previste anche per il corso di aggiornamento, con una riduzione del numero delle domande da 30 a 10 nel caso di somministrazione di test scritto.

Corsi di formazione per i dirigenti: novità

Il corso di formazione per dirigenti subisce una variazione in termini di durata, passa infatti da 16 a 12 ore, nel nuovo Accordo Stato Regioni.

Ai fini degli adempimenti normativi previsti in materia di formazione dall’art. 97, comma 3 ter, del D.L. n. 81/2008, i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili dovranno frequentare anche il modulo integrativo “cantieri” della durata di 6 ore, aspetto non contemplato nel precedente accordo. Resta invariata la periodicità di 5 anni per l’aggiornamento, con durata minima di 6 ore.

Il corso base e l’aggiornamento possono essere erogati sia in presenza, sia in videoconferenza sincrona, sia in e-learning.

Per la verifica di apprendimento finale sono previste due modalità alternative: colloquio o test.

Relativamente al corso base è bene sapere che:

  • Il test dovrà contenere un minimo di 30 domande con almeno 3 risposte alternative e si intende superato con almeno il 70% delle risposte corrette;
  • Il colloquio individuale dovrà essere finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso.

Le medesime modalità di verifica sono previste anche per il corso di aggiornamento, con una riduzione del numero delle domande da 30 a 10 nel caso di somministrazione di test scritto.

Corsi di formazione per i datori di lavoro: novità

Il nuovo accordo prevede un corso di formazione per tutti i datori di lavoro della durata di 16 ore strutturato in un modulo giuridico normativo e un modulo organizzativo gestionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per gli adempimenti normativi previsti in materia di formazione dall’art. 97, comma 3 ter, del D.L. n. 81/2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili dovranno frequentare anche il modulo integrativo “cantieri” della durata di 6 ore, analogamente a quanto precedentemente riportato per i dirigenti.

I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro due anni dalla pubblicazione del nuovo accordo in Gazzetta, ed adempiere agli obblighi di aggiornamento quinquennale mediante la fruizione di un corso della durata minima di 6 ore. Il percorso formativo può essere svolto anche in e-learning. I criteri di verifica degli apprendimenti sono i medesimi previsti per la figura del dirigente.

Il datore di lavoro che intende svolgere anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP), frequentato il corso per datore di lavoro anzidetto con esito positivo, dovrà seguire un ulteriore percorso formativo articolato in un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per specifici settori di riferimento.

Nel dettaglio, dovrà frequentare un modulo comune di 8 ore (che prevede anche un’esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento) valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda.

Dovrà frequentare anche ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:

  • Modulo integrativo 1: A 01-02 – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
  • Modulo integrativo 2: A 03 – Pesca (12 ore)
  • Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
  • Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico: Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici) (16 ore)

Per la formazione base non è prevista la modalità di erogazione in e-learning.

L’aggiornamento sarà di 8 ore ogni 5 anni per tutte le classi di rischio e potrà essere erogata secondo tutte le modalità consentite dal nuovo accordo.

Corsi di formazione per RSPP e ASPP: novità

Non ci sono differenze significative per i percorsi formativi RSPP e ASPP.

Il corso resta infatti strutturato in tre moduli: A e B valido per tutti, C necessario per i responsabili. I moduli B subiscono una ristrutturazione passando da 4 a 5. Per il modulo C viene eliminato, tra le modalità di verifica finale, il test.

Rimane invariato l’obbligo di aggiornamento ogni 5 anni di 40 ore (RSPP) e 20 ore (ASPP).

Corsi di formazione per CSP e CSE: novità

Il nuovo accordo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 98 comma 3 del Dlgs 81/08, aggiorna i “contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori” previsti dall’allegato XIV.

Viene confermata la durata minima di 120 ore per il corso base e di 40 ore per l’aggiornamento quinquennale.

Corsi di formazione per coloro che operano in ambienti a rischio: novità

Il legislatore, finalmente, definisce la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione per tutti i soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’art. 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011.

Il corso ha durata minima di 12 ore e i contenuti riguardano una parte giuridico-tecnica e una parte pratica.

I docenti, qualificati ai sensi del D.L. 6 Marzo 2013, devono avere comprovata esperienza almeno triennale nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

Non è prevista, sia per il corso base che per l’aggiornamento, l’erogazione in videoconferenza o e-learning, bensì solo in presenza. Per l’aggiornamento è prevista una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore.

Corsi di abilitazione per le attrezzature di cui all’art.73 comma 5 del D.L.9 Aprile 2008, n. 81/2008: novità

Non sono state apportate modifiche significative rispetto alle modalità di svolgimento dei corsi sull’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono specifiche abilitazioni per gli operatori.

Rispetto all’elenco delle attrezzature indicato nell’Accordo SR del 22 febbraio 2012, il nuovo accordo introduce, con l’allegato II, un elenco aggiornato, nel quale si rende obbligatoria la formazione teorico-pratica anche per:

  • Carriponte: 4 ore di teoria e 10/11 ore di pratica;
  • Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica;
  • Macchina agricola raccoglifrutta (CRF): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica.

La modalità di erogazione è in presenza, mentre l’aggiornamento è quinquennale con durata minima di 4 ore relativa alla parte pratica.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: approfondimento sui corsi di aggiornamento

Il nuovo accordo, si sofferma sull’aggiornamento professionale di alcune figure precisando che:

qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione – come a titolo esemplificativo, nel caso del RSPP/ASPP, del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, degli operatori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, del D.L. n. 81/2008 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc.- tale funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.

L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. 

Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.

Alla luce di quanto detto fino a questo punto, è possibile dire che l’entrata in vigore del nuovo accordo rappresenta un passo importante nella promozione della salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Un passo che spingerà tutte le aziende ad assolvere, entro massimo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta, ai nuovi adempimenti formativi necessari.

Beta Imprese sta già predisponendo i nuovi corsi sulla base delle indicazioni previste per continuare ad offrire una formazione aggiornata ed efficace.

Dott.ssa Isabella Amendolara
Formatrice e Specialista HSE, membro del Comitato Scientifico di Beta Imprese

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