Il Documento Valutazione Rischi (DVR) in pillole
Il documento di valutazione rischi : cos’è e , chi deve elaborarlo e come. Una breve guida per il datore di lavoro.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), così come descritto dall’art 28 del D. Lgs. 81/08, è il prospetto che definisce i rischi e le misure di prevenzione che l’impresa deve adottare per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il documento, dunque, individua i rischi che possono verificarsi su un determinato luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. I contenuti del DVR ne fanno un documento versatile e flessibile che si adatta alle caratteristiche dell’impresa interessata e alle modifiche che possono intervenire nel corso dell’attività economica. Obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un collaboratore alle proprie dipendenze (ad esclusione dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari), il DVR va redatto:
- entro 90 giorni allorché venga costituita una nuova impresa
- nell’immediato quando un lavoratore viene assunto da un’impresa già avviata.
Responsabile dell’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è il datore di Lavoro sul quale incombe l’obbligo normativo di effettuare la valutazione dei rischi e redigere il documento (apponendovi la propria firma) nonché occuparsi dei relativi aggiornamenti periodici e normativi qualora ve ne fosse motivo. Trattandosi di obbligo inderogabile del datore di lavoro, lo stesso non può delegare ad altri le attività di cui sopra ma può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.
Ciò non toglie, inoltre, che altre figure professionali possano collaborare con il datore di lavoro nella redazione del DVR secondo quanto stabilisce la legge. In particolare, il datore di lavoro si avvale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) nella fase di valutazione del rischio, di programmazione delle misure preventive e protettive e di stesura del programma di miglioramento. Nei casi in cui la legge preveda il protocollo di sorveglianza sanitaria, e dunque la presenza del Medico Competente, il DVR va elaborato in collaborazione con quest’ultimo, per quanto attiene gli ambiti di competenza specifica. Infine una copia del DVR va tempestivamente consegnata al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che ne prende visione e deve essere anche preventivamente consultato in riferimento al contenuto della valutazione dei rischi.
Data la sua flessibilità, il DVR rappresenta una fotografia della realtà aziendale e per tale motivo non è soggetto a scadenza; tuttavia l’art 29 del D. Lgs. 81/08, così come modificato dal D. Lgs. 106/09, elenca i casi in cui è obbligatoria la revisione del documento:
- qualora intervengano significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi)
- in caso di importanti infortuni o malattie professionali
- se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni
- in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza
- in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.
Una volta redatto, il DVR dovrà essere munito di data certa che potrà essere apposta tramite timbro postale o mediante datazione e sottoscrizione del datore di lavoro e della altre figure professionali coinvolte. La copia originale firmata dovrà essere conservata in azienda e resa disponibile, nelle ipotesi di ispezione, agli Enti preposti che ne fanno richiesta. Infine, va ricordato che la mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il datore di lavoro consistenti in:
- ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;
- sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’ RSPP;
- modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.