Chi ha il dovere di contribuire alla sicurezza?
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro è regolamentata dalla legge 81/08, denominata Testo Unico sulla sicurezza. Tale dinamica legislativa non è frutto di un solo intervento, bensì di molteplici modifiche e nuove norme apportate negli anni. Il 20 agosto 2009, inoltre, tutto ciò fu integrato definitivamente nelle disposizioni del D. Lgs. n.106 del 3 agosto 2009.
C’è bisogno, comunque, di scendere nel dettaglio, perché diverse figure e ruoli si diversificano per gerarchie e relative responsabilità. Per conosce nella maniera più fedele possibile tali soggetti, bisogna rifarsi agli articoli 17,18,19, 20 del D. LGS. 81/08, dove le cariche in questione sono le seguenti: datore di lavoro, dirigente, preposto sicurezza e lavoratore. Vediamo in maniera più precisa compiti e contesti legati a tali figure, oltre ad altri ruoli che verranno citati più avanti.
Chi è incaricato di attutare le direttive del datore di lavoro?
Partiamo dal ruolo per eccellenza, ovvero il datore di lavoro. La sua figura è obbligata a fornire tutte le informazioni necessarie in merito ai possibili rischi, oltre ad avere pieno controllo decisionale e potere di spesa. Costui si occupa anche della prevenzione e delle misure di gestione dell’emergenza.
Tale incarico può essere delegato, fermo restando che la valutazione dei rischi rientra sempre nei doveri del datore di lavoro stesso. Una volta formulate le direttive, serve una figura che le attui nell’ambiente lavorativo: entra in scena, di conseguenza, il dirigente, il quale potrebbe essere definito come l’alter ego del datore di lavoro.
Nonostante questa semplificazione, guai a sovrapporre i due ruoli: il dirigente rimane comunque un lavoratore subordinato, abilitato a decidere, organizzare e dirigere i lavoratori, ma sempre tenendo fede alle indicazioni del datore di lavoro.
Chi ha il compito di verificare che i lavoratori seguono norme procedure e misure di sicurezza?
Dopo il datore di lavoro e il dirigente, subentra il ruolo del preposto. Tale carica ricopre un ruolo cruciale nell’efficienza comunicativa delle gerarchie: in caso di malfunzionamenti o dinamiche poco affini alle direttive impartite, il preposto deve comunicare immediatamente i problemi in questione, sia in caso di pericolo per i singoli lavoratori, sia per situazioni più generiche e coinvolgenti tutto l’ambiente.
Chi sono gli addetti alla sicurezza?
L’Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP) è la figura incaricata dal Datore di lavoro, a cui risponde, per fa parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, i cui compiti, definiti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, sono:
- provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08.
Per poter ricoprire il ruolo di ASPP, è necessario essere in possesso dei due seguenti requisiti:
- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
- di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Moduli A e B)
Nel caso si possedessero alcune tipologie di laurea, viene previsto dalla norma l’esonero dai Moduli A e B. Ciò non esclude un costante e fedele aggiornamento riguardo le indicazioni più recenti legate al ruolo di ASPP. Ogni riferimento normativo si può trovare nel D.Lgs. 81/08, art. 32 e Accordo Stato-Regioni del 26-01-06.