Aggiornamento Coordinatore Sicurezza: obblighi, scadenza e sanzioni

Aggiornamento Coordinatore Sicurezza: obblighi, scadenza e sanzioni

Il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è una figura professionale essenziale per garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori. Questa figura è prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e assume un ruolo di controllo e coordinamento delle attività di cantiere.

Nel dettaglio, è possibile identificare la figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), designato dal committente o dal responsabile dei lavori nella fase di progettazione dell’opera e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), nominato dal committente durante la fase esecutiva dei lavori.

La suddivisione tra CSP e CSE è pensata per garantire un controllo continuo e specifico nelle diverse fasi del progetto. Il CSP si occupa della sicurezza durante la fase di progettazione, definendo le misure preventive e protettive da adottare. Il CSE, invece, ha il compito di monitorare e coordinare l’applicazione di queste misure durante la fase di esecuzione, assicurando che le imprese esecutrici rispettino le norme di sicurezza stabilite.

Sempre secondo la legge in materia, per il coordinatore della sicurezza sono previsti degli obblighi di aggiornamento, che andremo a vedere più nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Corso di aggiornamento periodico CSP/CSE: lo scopo

L’obbligo di aggiornamento previsto dal D. Lgs. 81/08 rappresenta l’esigenza da parte del professionista di mantenere delle competenze nel tempo, attraverso percorsi formativi che garantiscano un continuo aggiornamento alle normative.

Il corso di aggiornamento periodico rivolto ai Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Lavori (CSP e CSE) che possiedono l’abilitazione, quindi, deve essere sempre finalizzato a garantire il mantenimento delle qualifiche e a migliorare le competenze, nelle tematiche di specifico interesse.

Il professionista, per poter accedere al corso di aggiornamento dovrà dimostrare di essere già in possesso degli specifici requisiti professionali richiamati nell’art. 98 del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. ed integrati dall’INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

Formazione di aggiornamento Coordinatore Sicurezza: durata e scadenze

Con le premesse fatte nei paragrafi precedenti è facile chiedersi ogni quanti anni è prevista la formazione di aggiornamento e soprattutto, quanto dura (in termini di ore).

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., è stata prevista l’obbligatorietà di effettuare l’aggiornamento formativo ogni 5 anni per tutti i CSP e CSE, con un percorso della durata complessiva di 40 ore, in applicazione a quanto previsto dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., rispetto ai contenuti di cui all’Allegato XIV dello stesso decreto, il quale recita:

“… è inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti…”

A differenza del corso di formazione abilitante per i coordinatori (corso 120 ore), nei quali è previsto un monte ore massimo di assenza entro il limite del 10% della durata complessiva, per i corsi di aggiornamento (per i convegni ed i seminari), la presenza del discente/partecipante deve essere attesa per l’intera durata del percorso formativo, in quanto non sono ammesse assenze.

Il coordinatore deve essere sempre in grado di dimostrare di avere assolto agli obblighi di aggiornamento, garantendo di esibire attestati di partecipazione a corsi, a convegni e a seminari per almeno 40 ore nel quinquennio antecedente il momento in cui gli viene rivolta una specifica richiesta da parte del committente che vuole incaricarlo, piuttosto che, in ambito di attività di vigilanza ispettiva da parte di un organo di controllo.

Per gli specifici corsi di formazione frequentati ai fini dell’aggiornamento dei coordinatori è previsto un numero massimo di 35 partecipanti: tale condizione deve essere dimostrabile dai documenti del corso.

Un numero massimo di 100 partecipanti è invece previsto per i convegni ed i seminari. In tal caso il soggetto organizzatore dovrà comunque istituire, custodire e mantenere disponibile il registro di presenza dei partecipanti e la documentazione di partecipazione all’evento.

Nessun limite di partecipazione è previsto per la modalità asincrona e-learning.

È opportuno che la partecipazione ai corsi di aggiornamento (anche in modalità e-learning), a convegni e a seminari, sia distribuita nell’arco dell’intero quinquennio antecedente la scadenza. L’aggiornamento del coordinatore sicurezza effettuato in modalità online o offline, non deve essere, quindi, concentrato solamente in un unico evento di 40 ore eseguito in un lasso di tempo ristretto.

A tal proposito è preferibile creare un database per monitorare il mantenimento dei requisiti di aggiornamento da CSP/CSE.

Aggiornamento CSE/CSP rispetto al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Per i professionisti con abilitazione da CSP e CSE, ottenuta prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (ossia abilitati ai sensi dell’ex D. lgs. n. 494/96), l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso succitato decreto (ossia a far data dal 15 maggio 2008).

In tal caso, i quinquenni di scadenza per l’aggiornamento della formazione quinquennale delle 40 ore, sono:

  • 1° Termine scadenza formazione quinquennale: 15 maggio 2013;
  • 2° Termine scadenza quinquennale: 15 maggio 2018;
  • 3° Termine scadenza quinquennale: 15 maggio 2023;
  • 4° Termine scadenza quinquennale: 15 maggio 2028, etc…

Invece, per tutti i CSP e CSE abilitati dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il riferimento per la scadenza degli obblighi di aggiornamento formativo, sono riferibili alla data di abilitazione effettiva e dunque di rilascio dell’attestato di formazione.

È importante sottolineare che, se il coordinatore ha svolto nel quinquennio precedente un numero di ore di aggiornamento superiore alle 40 ore richieste, il monte ore eccedente le 40 ore non costituisce credito formativo per il quinquennio successivo.

Aggiornamento dei coordinatori e altre figure di sicurezza: riconoscimento dei crediti

L’accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016 ha previsto il riconoscimento dei crediti per l’aggiornamento dei coordinatori e delle altre figure rilevanti per la sicurezza sul lavoro.

Se il coordinatore è in possesso anche della qualifica di responsabile (RSPP) o di addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), ai fini del suo aggiornamento in qualità di CSP/CSE sono validi per intero, fino a concorrenza delle 40 ore, i corsi di aggiornamento che ha frequentato per il proprio aggiornamento in qualità di RSPP/ASPP, con la sola esclusione dei corsi di aggiornamento frequentati in qualità di datore di lavoro / RSPP.

Viceversa, la partecipazione ai corsi di aggiornamento dei coordinatori costituisce credito per l’aggiornamento, entro il limite delle 40 ore per quinquennio o, se inferiore, del monte ore previsto per le figure di RSPP, ASPP, Datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dirigenti, preposti e lavoratori.

Ulteriori precisazioni in materia di riconoscimento dei crediti derivano anche dall’ INTERPELLO N. 1/2019 del 31/01/2019 – “Corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali”. Qui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito a quanto segue:

  1. Se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011 e ss.mm.ii”;
  2. Se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”.

Dal momento che “… la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali”.

Sulla base di quanto stabilito nel punto 9 dell’Allegato “A” dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione ha ritenuto che:

Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP…

…ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008”.

Formazione di aggiornamento coordinatore sicurezza: fruizione e attestato

La formazione di aggiornamento per il coordinatore della sicurezza può avvenire attraverso la modalità in presenza, mediante la modalità FAD (formazione a distanza), in modalità sincrona (AVC, ossia Audio-Video-Conferenza) o asincrona del tipo e-learning (come previsto dall’allegato V dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016).

Il professionista può scegliere liberamente ed autonomamente come seguire i corsi di aggiornamento.

La modalità asincrona del tipo e-learning, rientra tra le più gettonate, in quanto permette di approfittare del vantaggio di seguire il corso da casa o da lavoro e godere di una migliore gestione del proprio tempo, introducendo il grande vantaggio di interrompere e riprendere senza alcuna difficoltà la frequenza del corso.

L’attestato di frequenza è rilasciato al termine dell’evento formativo e previo superamento dei test previsti.

Mancato aggiornamento periodico obbligatorio dei coordinatori

Cosa succede se non si fanno i corsi di aggiornamento? Quali sono le sanzioni e le conseguenze del mancato aggiornamento?

Il mancato aggiornamento periodico della formazione del Coordinatore della sicurezza comporta la sospensione temporanea dalla possibilità di acquisire incarichi da CSP, CSE, e di conseguenza, di esercitare le funzioni di Coordinatore, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dell’opera.

Non è prevista, invece, la perdita del “titolo” acquisito attraverso il corso di abilitazione iniziale da 120 ore, ma è sospesa la sua capacità di poter esercitare fino a quando non avrà provveduto all’aggiornamento richiesto.

Tale sospensione permane sino al raggiungimento del numero di ore d’aggiornamento necessarie e dunque sino “alla compensazione del debito” formativo in termini di ore, con la precisazione ridondante che durante il periodo di sospensione per carenza formativa il Tecnico non può assumere (o continuare a gestire) il ruolo di Coordinatore.

Le conseguenze potrebbero essere, ad esempio, le seguenti: il Coordinatore potrebbe avere ripercussioni di carattere penale per false dichiarazioni, per abuso di ruolo, per esercizio abusivo della professione etc… Mentre per il committente e/o responsabile lavori, vista la “culpa in eligendo e/o in vigilando” sulle capacità professionali evidenziate dall’art.98, potrebbero scattare tutti i provvedimenti previsti dall’art. 90 commi 3,4,5, art. 91, comma 1, art. 92, comma 1 e art. 93, comma 2 del D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..

Il successivo periodo di 5 anni ripartirà dalla data di avvenuto aggiornamento.

Per ricevere informazioni ancora più dettagliate sui percorsi di formazione di aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE), vi invitiamo a contattarci.

Il nostro team di esperti è a disposizione per offrirvi consulenza personalizzata e supporto nella scelta del percorso formativo più adatto alle vostre esigenze professionali.

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