crediti formativi avvocati

Crediti formativi avvocati, per il 2020 basterà conseguirne solo cinque

Crediti formativi avvocati quest’anno la richiesta formativa è ridotta e sono richiesti solo cinque crediti.

Vediamo perché e quali.

Data l’emergenza Coronavirus, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha predisposto importanti misure per gli avvocati e i tirocinanti. Con la delibera n. 168 del 20 marzo, infatti, il CNF ha adottato rilevanti provvedimenti in materia di formazione e tirocinio, mentre con la scheda di lettura del 23 marzo 2020 ha fornito alcune raccomandazioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività professionali.

 

Con la delibera n. 168, il CNF – in deroga all’art. 12 del 16/07/2014 e successive modifiche del Regolamento CNF – ha dettato le seguenti regole:

  • l’intero anno solare 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo;
  • ogni iscritto nell’anno solare 2020 adempie al proprio obbligo formativo con il conseguimento di 5 crediti formativi , di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie di ordinamento e previdenza forense, deontologia ed etica professionale;
  • i crediti acquisiti nell’anno solare 2020 sono interamente compensabili per quantità e materie con i crediti conseguiti nel triennio formativo 2017/2019 se concluso, e con quelli da conseguire nel triennio di formazione successivo.

 

Con detta delibera, poi, il CNF – tenendo conto della sospensione dell’attività giudiziaria, della limitazione dello svolgimento delle attività presso gli studi professionali e gli uffici legali delle PA e dell’arresto temporaneo dell’attività didattica – ha invitato gli iscritti a promuovere modalità di lavoro da remoto anche per i tirocinanti. I COA sono stati pertanto invitati a sospendere i colloqui per il rilascio delle abilitazioni e i certificati di compiuto tirocinio e a promuovere attività formative a distanza, mentre alle Scuole Forensi è stato suggerito di svolgere le attività di formazione a distanza se e quando possibile.

Il CNF ha deliberato, infine, di presentare al Ministro della Giustizia una richiesta di provvedimento in deroga, al fine di consentire il rilascio del certificato di compiuto tirocinio anche nel caso in cui il tirocinante non abbia ancora preso parte 20 udienze previste per il semestre 1 gennaio 2020/30 giugno 2020.

Sono salve quindi le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 in cui si raccomandava di:

  • adottare il lavoro agile dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • ricorrere a ferie e congedi retribuiti per i dipendenti;
  • adottare protocolli di sicurezza anti-contagio e dove non è possibile il rispetto della distanza di un metro di adottare strumenti di protezione individuale;
  • incentivare attività di sanificazione dei luoghi di lavoro, ricorrendo agli ammortizzatori sociali.

Restano salve anche le misure più restrittive disposte dalla autorità regionali e/o comunali.

 


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