Il diritto alla privacy in condominio. Come tutelarlo?
Diritto alla privacy in condominio, è possibile tutelarlo?
Il Condominio non è altro che una particolare ipotesi di comunione di spazi da parte di una molteplicità di persone. La convivenza forzata che il condominio instaura, però, pone il problema di tutelare la riservatezza e la privacy in condominio e di bilanciare tali esigenze con ulteriori interessi in gioco. In prima battuta, vediamo come la tutela della privacy dei condomini passi attraverso la nomina dell’amministratore condominiale quale responsabile del trattamento dei dati personali. La decisione in oggetto spetta all’assemblea del condominio nella consapevolezza che l’amministratore può trattare solo le informazioni personali di ciascun condomino che siano pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione del Condominio. Tra questi rientrano sicuramente i dati anagrafici, mentre i dati sanitari non sono normalmente dati utilizzabili dall’amministratore a meno che non siano indispensabili ai fini della gestione del Condominio (come nel caso di adozione di delibera di abbattimento di barriere architettoniche).
Sul versante opposto della trasparenza, invece, si fa obbligo all’amministratore di comunicare ai condomini i propri dati anagrafici e professionali (generalità, domicilio, recapiti anche telefonici). Ciascun condomino (o partecipante alla vita condominiale come il locatore) può inoltre accedere ai propri dati detenuti dal Condominio, in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti. In base alle norme del Codice Civile, ad esempio, il condomino può ricevere informazioni sulle spese e sugli inadempimenti degli altri condomini senza il consenso degli interessati. Queste informazioni – ottenute mediante visione del rendiconto generale o dietro espressa richiesta all’amministratore – non possono essere divulgate a terzi e pertanto ne è esclusa l’affissione sulle bacheche condominiali (che sono necessariamente esposte anche terzi non condomini), a meno che ciò non sia necessario per la tutela di propri diritti in giudizio.
Va ricordato, infatti, che sulle bacheche condominiali possono essere affissi solo avvisi di carattere generale e non le comunicazioni relative a singoli condomini e, in particolare, gli avvisi sulle morosità. Le morosità possono però essere discusse in seno alle assemblee a cui partecipino soltanto i condomini e i dati degli inquilini morosi devono essere comunicati ai creditori non soddisfatti dall’amministratore (in quest’ultimo senso dispone la riforma del condominio del 2012).
Privacy di condominio e trasparenza si scontrano anche sul terreno delle telecamere di sorveglianza. Come noto, il Condominio può installare un sistema di videosorveglianza a seguito di una delibera assembleare adottata con un numero di voti favorevoli pari alla maggioranza degli intervenuti e rappresentativi di almeno la metà dei millesimi. L’installazione di questi impianti è consentita solo allo scopo di tutelare persone e beni da concrete situazioni di pericolo (di norma costituiti da illeciti già verificatisi) oppure nel caso di svolgimento di attività che comportano la custodia di denaro o altri beni. Una volta installato, il sistema di telecamere per il controllo delle aree comuni è soggetto alle norme in materia di protezione dei dati personali. Ciò comporta che:
- le telecamere vanno segnalate con gli appositi cartelli (informativa) che esplicitano le finalità delle riprese;
- le registrazioni vanno conservate per un periodo limitato (24-48 ore, comunque non oltre 7 giorni nel qual caso occorre la verifica preliminare del Garante);
- le telecamere devono essere rivolte esclusivamente sulle aree comuni (accessi, garage) evitando i luoghi circostanti (strada, esercizi commerciali);
- le registrazioni devono essere protette in modo che solo le persone autorizzate possano accedervi.
Anche il singolo condomino può installare telecamere (o videocitofoni) purché ciò avvenga per fini personali e l’angolo delle riprese sia limitato agli spazi di propria esclusiva pertinenza. E’ cioè vietata la ripresa di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini. In questo caso non si applicano le norme in materia di protezione dei dati personali, ma devono comunque essere adottate cautele (come appunto limitare l’angolo delle riprese agli spazi di propria esclusiva pertinenza) per evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), come precisato anche dalla Corte di Cassazione nel 2012. In merito, il Garante Privacy ha chiarito che per domicilio del condomino si devono intendere anche le aree comuni, scontrandosi con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza che esclude suddetti spazi dal concetto di domicilio e pertinenze.