La scissione atipica delle società
La massima numero 28 del Comitato regionale dei notai della Campania, interpretando con flessibilità il disposto dell’articolo 2506 del codice civile, in tema di scissione asimmetrica, afferma che “è legittima la scissione con la quale si costituiscano tante società unipersonali quanti sono i soci della società scissa, aventi ciascuna come socio uno dei soci della società scissa, i quali rimangono soci anche della società scissa con le medesime quote di partecipazione che essi avevano prima della scissione; ognuna delle società beneficiarie, rispetto alle altre, deve essere – però – dotata in sede di scissione di un patrimonio proporzionale alla quota di cui il loro unico socio è titolare nella società scissa”.
Si è cercato, dunque, di superare la lettura restrittiva dell’articolo 2506 del codice civile, finora spesso accettata dai notai, per la quale dovrebbe escludersi che la scissione asimmetrica possa attuarsi con l’attribuzione ai singoli soci della società scissa dell’intero capitale di ognuna delle società beneficiarie, senza che, in maniera contestuale, gli altri ricevano una relativa attribuzione di quote nella società scissa. Oggi, con la massima del Comitato regionale dei notai della Campania, si chiarisce che se il patrimonio attribuito a ciascuna società beneficiaria sia proporzionale alle quote dei soci nella società scissa e le quote di partecipazione dei soci alla società scisse rimangano immutate, allora non dovrebbe esserci alcun problema nel considerare legittima questa particolare scissione asimmetrica.