La comunicazione di inizio attività del cantiere per gli adempimenti fiscali
Quando si deve comunicare, qual è la modulistica, e quali sono le tempistiche? Facciamo un po’ di chiarezza su questa comunicazione.
L’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, in relazione agli adempimenti fiscali previsti per l’attività di cantiere, stabilisce che deve essere effettuata la comunicazione di inizio o di variazione di attività.
Ogni impresa edile deve presentare la “denuncia di inizio attività” per ogni nuovo cantiere, oppure la “dichiarazione di variazione” nel caso in cui si venga ad aggiungere una nuova attività di cantiere a quella già preesistente. Entrambe le comunicazioni devono contenere necessariamente l’indicazione del luogo di svolgimento dei lavori.
La dichiarazione o sua variazione deve essere comunicata ad uno degli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate, oppure all’Ufficio IVA avente sede presso le Direzioni provinciali, entro trenta giorni, mediante appositi Modelli approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e reperibili sul sito Internet dell’Agenzia (Modello AA7). A fine lavori dovrà essere comunicata la chiusura del cantiere, entro trenta giorni dalla cessazione dell’attività.
Le comunicazioni si possono presentare per via telematica, oppure compilando il modulo cartaceo direttamente negli uffici, o inviando il modulo per posta raccomandata. In alternativa, per i soggetti iscritti, si può inviare la documentazione tramite gli Uffici del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
È obbligatorio inviare la comunicazione di inizio attività anche se questa si svolgerà su edifici di terzi. Questa prassi è stata consolidata anche dalla Circolare Ministeriale n. 98/E del 17 maggio 2000, nella quale il Fisco ha chiarito la connessione tra l’adempimento in parola e la sua attività di controllo, specie ai fini IVA.