In vigore il bando tipo n.3 sulle gare di progettazione di oltre 100mila euro
L’Anac ha approvato il provvedimento che contiene il disciplinare di gara tipo n.3 per gli appalti pari o superiori a 100mila euro.
Il bando tipo n.3 è in vigore: riguarda l’affidamento dei contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore a 100 mila euro, da parte delle Pubbliche Amministrazioni. La procedura è aperta e a offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha approvato il provvedimento, il quale contiene anche il disciplinare di gara tipo. Nella maggior parte dei casi i documenti sono vincolanti, quindi le Stazioni Appaltanti sono obbligate ad utilizzarli in tutte le procedure in cui è prevista l’applicazione del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). È inoltre vincolante per il settore dei beni culturali, a differenza dei settori speciali che non sono vincolati al bando tipo.
Gli importi a base di gara devono essere calcolati sulla base del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016), in questo modo il bando tipo assicura ai progettisti l’equo compenso. Sempre per mantenere l’equità, il testo stabilisce che l’aggiudicatario dei servizi di progettazione non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta.
Sono consentite deroghe al disciplinare nelle gare gestite con sistemi telematici, limitatamente agli aspetti che è necessario modificare per gestire la gara telematicamente.
Ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione dei progettisti, la Stazione Appaltante può decidere se prendere in considerazione il fatturato globale minimo annuo o il fatturato globale medio annuo. Il possesso di un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali può sostituire i requisiti di fatturato.
Le Stazioni Appaltanti hanno un certo margine di discrezionalità anche nella valutazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
I requisiti professionali e riguardanti i titoli di studio sono validi solo se i soggetti ausiliari eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.