Società tra professionisti: l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sul reddito
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sul reddito delle società tra professionisti con la risoluzione n.35/E.
La risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018 dell’Agenzia delle Entrate, ha qualificato la natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati, costituite ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247 ed ha chiarito i dubbi interpretativi derivati dalla disciplina prevista dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 e dall’articolo 10 della L. 12 novembre 2011, n. 183.
Già con la risoluzione del 26 maggio 2003, n. 118/E, l’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato che le società costituite ai sensi dell’articolo 16 del D.L.gs 2 febbraio 2001, n. 96, per l’esercizio in forma associata della professione di avvocato, producono reddito di lavoro autonomo, specificando che “[…] il richiamo alla normativa sulle Snc non va inteso nel senso che le società tra avvocati siano annoverabili fra le società commerciali”.
Le società tra professionisti, disciplinate dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal successivo decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, secondo l’Agenzia delle entrate, producono reddito di impresa, in quanto non assume rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, bensì la veste societaria sotto la quale operano.
La risoluzione 7 maggio 2018, n. 35/E, specifica che: “L’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall’art. 1, c. 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina l’esercizio della professione forense in forma societaria. In particolare la norma precisa che, la professione forense è consentita in forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società […] “
Vengono inoltre analizzate le società tra avvocati dal punto di vista civilistico: “sono costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del codice civile. Pertanto, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto. Conseguentemente si ritiene che, in assenza di una esplicita norma, l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.“
Il reddito prodotto dalle società tra avvocati è qualificato come reddito d’impresa, di conseguenza è soggetto alle relative imposte: se la società ha natura giuridica di società di capitali, il reddito sarà assoggettato a IRES e il valore della produzione a IRAP.
A questo link potete leggere la risoluzione 7 maggio 2018, n. 35/E integrale.