Sicurezza sul Lavoro: scopri i nostri corsi a catalogo per la Formazione dei Lavoratori

Formazione generale dei lavoratori

Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro prevede la formazione (anche in modalità e-learning) di tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza come previsto dall’Art.37 del D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni.
Il corso lavoratori ha una durata stabilita in quattro ore, pone come obbiettivo primario la formazione sui concetti generali di prevenzione e sicurezza. Il percorso formativo non è da considerarsi completo fino a quando non sarà integrato con la formazione specifica sui rischi riguardanti la mansione ricoperta ed i luoghi di lavoro dove essa viene compiuta (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).

Formazione specifica dei lavoratori
Rischio basso | Rischio medio | Rischio Alto

I corsi di formazione sono rivolti ai lavoratori delle aziende del settore a rischio basso, medio e alto. Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli argomenti affrontati nel presente corso di formazione sulla sicurezza specifica per azienda a rischio basso sono relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Formazione Preposto Sicurezza

Il preposto, introdotto da decreti presidenziali degli anni ’50 e presente ad oggi nel contesto normativo, è una figura ausiliaria, della quale si avvale il Datore di Lavoro, per gestire la sicurezza in azienda.
In particolare, nelle aziende articolate in molteplici sedi, uffici e reparti è confacente prevedere figure di coordinamento che abbiamo il compito di vigilare la regolarità delle attività lavorative e garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
La nomina del Preposto è obbligatoria in seguito alla recente modifica dell’art. 18 D.lgs 81/08 (D.L 146/2021 convertito in Legge 215/2021 e pubblicato in G.U. il 20 dicembre 2021):
“b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’ articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
Il Preposto dovrà partecipare anche alla formazione dei lavoratori così come previsto dal D.lgs 81/08 e Accordo Stato Regione 221/csr del 21/12/2011.

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