Fatturazione elettronica: cosa cambia dal 1° luglio
Dal 1° di luglio la fatturazione elettronica è in vigore a pieno regime e senza deroghe. Terminato il periodo transitorio, infatti, i ritardi o gli errori nell’emissione comporteranno specifiche sanzioni.
Ad oggi, quindi sono 12 i giorni di tempo per l’emissione, e decorrono dall’istante di effettuazione dell’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi). Nel caso in cui la fattura sia emessa nei 12 giorni successivi all’operazione, e non contestualmente, è comunque obbligatorio indicare la data dell’operazione.
In sintesi:
Per le fatture immediate, la data di emissione e quella di effettuazione della operazione coincidono. In questo caso la trasmissione va comunque effettuata entro 12 giorni dalla data dell’operazione.
Le fatture differite possono avere data di emissione fine mese (mai anteriore alla data dell’ultimo DDT ivi incluso); la trasmissione va fatta entro il giorno 15 del mese successivo;
Nelle fatture anticipate invece la data di emissione coincide con la data scelta dall’emittente, e determina la data dell’operazione. La trasmissione va effettuata entro 12 giorni.
Si precisa che al momento è in fase di discussione il disegno di legge per la semplificazione fiscale, all’interno del quale si propone di innalzare il termine a 15 giorni.
La fattura elettronica non è obbligatoria in caso si operi in regime dei minimi o nel regime forfettario.
Le sanzioni ora comminabili trovano applicazione in caso di ritardi, e oscillano tra i 250 euro fino ad arrivare ai 2mila. La maggior gravità coincide con i ritardi che causano una errata liquidazione iva.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova circolare chiarificatrice, in virtù dell’entrata in vigore definitiva. La circolare è la n° N. 14/E del 17/06/2019.