Pratica forense, come fare in emergenza covid-19
Pratica forense, com poter portare a termine il tirocinio formativo determinante per l’esame di avvocato in epoca covid?
L’emergenza Covid-19 ha imposto la modifica delle modalità di accesso ad alcune fondamentali professioni ordinistiche del nostro Paese. E’ il caso della professione forense e di quella medica, interessate da importanti novità a carattere definitivo o meramente temporaneo.
Per gli aspiranti avvocati
Nel pieno della pandemia, dal governo era arrivato lo stop sia alla pratica forense presso studi legali sia al tirocinio nelle aule di tribunali e negli uffici pubblici, con il Ministero della Giustizia chiamato a riorganizzare tutte le citate attività da remoto. Poi, col c.d. decreto Scuola (D.l. 22/2020 dell’8 aprile), il regime di accesso ordinario alla professione – che prevede un periodo di praticantato di 3 semestri (per un totale di 18 mesi) e la partecipazione ad almeno 20 udienze per ciascun semestre – è stato definitivamente modificato e semplificato. Attualmente, infatti – giacché nella maggior parte dei casi le udienze sono state sospese o rinviate – gli aspiranti avvocati non devono più presenziare ad almeno 60 udienze nel corso dei consueti 18 mesi, ma sarà considerato sufficiente ai fini dell’accesso all’Esame di Stato un solo semestre di pratica e anche senza essere arrivati alle 20 udienze.
Novità rilevanti sono previste anche per i neolaureati in Legge che conseguono il titolo nell’ultima sessione dell’anno accademico 2018/2019, prorogata sino al 15 giugno 2020 dal decreto Cura Italia. E’ stato stabilito, difatti, che per questi ultimi il periodo di praticantato sia ridotto a 16 mesi, facendo sì che gli stessi possano conseguire l’abilitazione l’anno prossimo. Ecco perché tali soggetti dovranno iscriversi al Registro dei praticanti entro il 30 giugno, in modo da partecipare alla prova scritta di dicembre 2021.
Va infine ricordato che, su disposizione del Consiglio Nazionale Forense, sono sospesi i colloqui di “accertamento pratica”, con i quali il Consiglio verifica appunto il concreto svolgimento del praticantato.
Per gli aspiranti medici
Per quanto riguarda la professione medica, invece, il decreto Cura Italia 18/20 aveva già disposto numerose e importantissime novità. La più importante è senza dubbio l’abolizione dell’esame abilitante, con la laurea magistrale in medicina e chirurgia che diventa a tutti gli effetti titolo idoneo per l’esercizio della professione, pur restando l’obbligo del tirocinio.
Per essere effettivamente titolo abilitante, la laurea magistrale in medicina e chirurgia necessita, però, delle modifiche ai regolamenti didattici sia da parte del Miur sia da parte degli atenei. Il Miur ha provveduto con l’apposito decreto 8/2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 20 aprile. Quando verranno emanati i decreti rettorali delle università, i laureati della Classe Lm/41-medicina e chirurgia saranno a tutti gli effetti medici abilitati, qualora abbiano già concluso il tirocinio formativo nel corso degli studi. La norma si applicherà anche a chi stava per partecipare all’esame di abilitazione. Infatti tutti i candidati della seconda sessione del 2019, ammessi alla prova scritta del 28 febbraio 2020 inizialmente prorogata al 7 aprile, non dovranno più sostenere la prova e saranno considerati automaticamente abilitati, sempreché abbiano superato il tirocinio pratico-valutativo post-lauream.
Per quanto riguarda invece gli aspiranti medici che non hanno ancora iniziato il tirocinio, il prossimo periodo utile per svolgerlo inizierà il prossimo 22 giugno e potranno accedervi sia i laureati sia i laureandi, iscritti alla prima sessione d’esame del 2020, nonché chi si laurea nella sessione straordinaria dell’anno 2018/2019, nel frattempo prorogata fino al 15 giugno 2020. Per questi ultimi le iscrizioni al tirocinio sono state riaperte fino al 30 aprile. Intanto, per i medici laureati per i quali il titolo è già considerato abilitante, gli Ordini territoriali informano che è necessario inviare la domanda di iscrizione a mezzo Pec e che per quest’anno non sono dovute la tassa di concessione governativa da 168 euro, la marca da bollo da 16 euro e la quota di iscrizione all’Albo.