Su chi ricade la responsabilità di un errore progettuale?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità di un errore progettuale ricade sull’appaltatore e progettista o direttore dei lavori.
La vicenda presa in esame dalla Suprema Corte riguardava un capannone ad uso agricolo su un terreno delimitato da un muro di contenimento. Il proprietario dell’immobile aveva chiamato in causa l’impresa costruttrice e un tecnico che aveva curato la progettazione e direzione dei lavori, perché il muro di contenimento appena costruito aveva ceduto.
In seguito alla vicenda era stato richiesto un accertamento tecnico. Il CTU riferiva che il manufatto era privo delle caratteristiche tecniche di cui deve essere dotato un muro di contenimento: privo di opere di drenaggio, di armature in ferro e con fondazioni sottodimensionate.
L’unica soluzione possibile era la relativa demolizione del muro appena eretto, con la conseguente realizzazione ex novo dello stesso con le caratteristiche tecniche idonee.
La sentenza della Corte di Cassazione ritiene indubbia la “responsabilità solidale di appaltatore e progettista o direttore dei lavori” specificando che “è consolidata affermazione nella giurisprudenza della Corte (da ultimo, Cass. N.n 3651 del 2016), quella per cui in tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l’unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell’obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.”