L’emergenza sanitaria da Covid-19 grava – com’è ovvio – anche sulle spalle dei datori di lavoro che attualmente si trovano a fronteggiare nuove sfide in termini di sanificazione degli ambienti di lavoro e di vigilanza sull’obbligo di distanziamento tra lavoratori. E tuttavia, un argomento tiene il banco tra le fila della categoria datoriale: sussiste o meno l’obbligo di valutazione del rischio da Coronavirus?
>>>>> ARTICOLO: Valutazione dei rischi sul lavoro: cos’è?
Due differenti correnti di pensiero
Sulla questione si sono formate due differenti correnti di pensiero. Secondo una prima opinione, solo i rischi professionali devono essere oggetto della valutazione dei rischi e del conseguente DVR (documento Di Valutazione Dei Rischi). Rischi professionali sono quei rischi per la salute e sicurezza ai quali è esposto un lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa all’interno dell’organizzazione aziendale.
A questo punto, però, ci si chiede se il rischio biologico da Coronavirus sia o meno un rischio professionale. La risposta varia a seconda che si tratti di lavoratori che, operando in una data organizzazione aziendale, siano adibiti o meno a mansioni che determinino un incremento dell’entità del rischio rispetto alla restante popolazione o ad altri lavoratori. Nel primo caso rientrano, ad esempio, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i virologi ma anche quelle categorie di lavoratori che svolgono le attività indicate all’Allegato XLIV al D. Lgs. 81/2008. Si tratta, dunque, di attività lavorative che generalmente richiedono il contatto con agenti biologici e per le quali il rischio biologico da Covid-19 assume natura di rischio professionale; di talché le aziende datrici di lavoro sono obbligate a redigere la valutazione del rischio da agenti biologici e ad aggiornarla quando necessario.
Nel secondo caso rientrano le altre categorie di lavoratori per le quali, normalmente, il rischio da Coronavirus non dovrebbe considerarsi rischio professionale perché esterno all’organizzazione aziendale. E’ però innegabile che, allo stato, anche questi lavoratori possono essere esposti ad un rischio di contagio, benché tale rischio non nasca all’interno dell’organizzazione aziendale, non sia prevenibile dal datore di lavoro e non sia certamente legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa.
La domanda, allora, è se anche nella seconda delle summenzionate ipotesi sussista l’obbligo del datore di lavoro di procedere ad una valutazione del rischio da Covid-19.
Non mancano risposte affermative al presente interrogativo. Infatti, chi sostiene che il rischio di cui sopra debba essere valutato indiscriminatamente da tutte le aziende datrici di lavoro fa riferimento a:
Vediamo nel dettaglio cosa affermano questi tre provvedimenti.
Interpello 19841 del 25/10/2016
L’Interpello n° 19841 del 25/10/2016 costituisce la risposta ad un quesito relativo alla valutazione dei rischi ambientali e di sicurezza del personale delle compagnie aeree. E’ evidente che qui ci si riferisce ad una prestazione lavorativa caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dalla Compagnia Aerea datore di lavoro, con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attività di lavoro, in quanto accessorio alla stessa e ad essa funzionalmente connesso. Va da sé che il rischio di essere coinvolti in eventi come quelli citati dall’Interpello o di essere esposti al contagio di una qualche infezione deriva direttamente dallo svolgimento della mansione che prevede anche i viaggi in Paesi a rischio.
Circolare del Ministero della Salute n° 3190 del 03/02/2020
La Circolare del Ministero della Salute n° 3190 del 03/02/2020, poi, ha per oggetto “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico” ed è diretta a soggetti ben identificati. A pag. 3 della Circolare è testualmente riportato: “Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:
- lavarsi frequentemente le mani;
- porre attenzione all’igiene delle superfici;
- evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.”
Vengono dunque fornite delle indicazioni solo per il personale che è a diretto contatto con il pubblico e cioè una ben precisa categoria di lavoratori.
Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22/02/2020
Vi è, infine, la Circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22 febbraio scorso. Questa Circolare ha per oggetto “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” ed è stata pubblicata dopo l’accertata presenza del virus in Italia. La stessa è diretta a ben identificati soggetti e fornisce una serie di indicazioni tra cui quella riguardante le modalità di “Pulizia degli ambienti non sanitari” raccomandando l’utilizzo di DPI: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe (seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione) – dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto).
Misure organizzative per prevenire il contagio da Covid-19
A questa impostazione che, sulla base dei provvedimenti richiamati, estende l’obbligo di valutazione del rischio da Covid-19 a tutte le organizzazioni aziendali se ne contrappone un’altra. Secondo questo differente indirizzo tali provvedimenti non sarebbero idonei a giustificare una simile conclusione. Nello specifico, si dice che i contenuti dell’Interpello non possono essere utilizzati per sostenere l’obbligo di valutazione dei rischi da CoronaVirus per le aziende, in quanto lavorare in uno stabilimento industriale non aumenta l’entità del rischio rispetto alla restante popolazione poiché il rischio di contrarre il virus è lo stesso sia dentro che fuori l’azienda, a meno che non si pensi che le interazioni tra persone possano avvenire solo all’interno di questa.
Anche i richiami alle predette Circolari non sono ritenuti validi per giustificare la richiesta di valutazione del rischio e redazione del DVR per le aziende a causa di una potenziale esposizione al contagio da Coronavirus. Ciò non significa che le aziende non debbano preoccuparsi del problema visto che l’art. 18 comma 1, lett. i) del D. Lgs. 81/2008 pone comunque degli obblighi informativi in capo al datore di lavoro. Pertanto, ogni azienda, con il supporto del proprio Medico Competente (MC), dovrà emanare una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per il proprio personale, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie.
Tali disposizioni potrebbero consistere, ad esempio, in:
- Vietare al personale di recarsi all’interno delle Aree Rosse in Italia ed effettuare trasferte di lavoro in Cina, in Corea del Sud, a Macao, a Taipei e ad Hong Kong;
- Raccomandare al proprio personale di non effettuare trasferte internazionali e nazionali, con l’unica eccezione di quelle indispensabili per garantire la continuità operativa aziendale;
- Sospendere i corsi di formazione e gli eventi aziendali, nonché la partecipazione a convegni o ad altri eventi esterni;
- Effettuare le riunioni aziendali di lavoro in videoconferenza, limitando il più possibile quelle con partecipazione fisica diretta;
- Per il personale residente o domiciliato nelle Aree Rosse, effettuare l’attività in modalità smart working fino a che le autorità pubbliche manterranno lo stato di isolamento;
- Attività lavorativa svolta in modalità smart working anche per il personale operante in sedi dove si è venuti a conoscenza di un contatto diretto avvenuto anche in ambito extra lavorativo tra una persona della sede e persona risultata contagiata;
- Sospendere gli incontri in presenza con i clienti o fornitori spostandoli sui sistemi di videoconferenza;
- Intensificare, mediante l’impiego di prodotti efficaci, le attività di sanificazione e igienizzazione dei luoghi di aggregazione e transito di personale quali la mensa, gli spogliatoi, le aree di somministrazione di bevande e snack, l’infermeria, ecc.;
- Installare distributori di snack e di gel igienizzante mani in prossimità della mensa aziendale e dei distributori di bevande;
- Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce.
- Cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;
- Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici;
- Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali;
- Adottare queste accortezze anche nel proprio ambito familiare.
Questo elenco di misure organizzative e procedurali, volte a prevenire il contagio e la diffusione dello stesso, sono quelle diffuse dalle Autorità Sanitarie e si ritengono più che sufficiente per ridurre al minimo la possibilità di contagio all’interno delle aziende.